STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “BAL IN RIVA A U M”
Suoni e danze della tradizione
SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE
Articolo 1
Ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 è costituita l’associazione di promozione sociale denominata “BAL IN RIVA A U M” (suoni e danze della tradizione).
Articolo 2
L’Associazione ha sede legale in LOANO, Via Magenta 8, ed ha durata a tempo indeterminato.
Articolo 3
L’Associazione non ha fini di lucro.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Articolo 4
L’Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale lo svolgimento di attività di utilità sociale nei con- fronti di associati e terzi nei settori PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELL’ARTE, IN PARTICOLARE MUSICHE E DANZE DELLA TRADIZIONE
Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.
SOCI
Articolo 5
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipa- re alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle stesse.
Articolo 6
Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza recapito telefonico e indirizzo mail se posseduto
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali
- è compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Decorsi trenta giorni, in caso di mancata delibera, vale il principio di silenzio assenso e la domanda risulta accettata
- in caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, al Consiglio stesso che, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
Articolo 7
I soci hanno diritto a ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di validità un anno dal 1 gennaio al 31 dicembre, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione me- diante delibera del Consiglio Direttivo, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In casi di particolare necessità l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.
Articolo 8
I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.
Articolo 9
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni prese dagli organi
- quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all’art. 6 comma d) del presente Statuto.
In ogni caso la qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi:
-Dimissioni volontarie
-Morosità
-Espulsione per atti o comportamenti che arrechino grave danno morale all’associazione mediante delibera del con- siglio Direttivo presa a maggioranza assoluta.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 10
Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea generale dei
- Il Consiglio Direttivo (Consiglieri).
- Il
- Il vice Presidente
- Il Segretario
- Il
Articolo 11
L’Assemblea generale è composta da tutti i soci.
La comunicazione ai soci della convocazione dell’assemblea generale ordinaria o straordinaria deve essere effettuata con avviso inviato per posta elettronica (mail) o con altro mezzo, attraverso il quale sussista tracciabilità, idoneo a far cono- scere ad ogni socio i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea sia in prima che in seconda con- vocazione. L’invito deve essere reso noto almeno 5 giorni prima della riunione.
Articolo 12
L’Assemblea ordinaria generale dei soci deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre dell’anno in corso. Essa è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente.
Il segretario verbalizzante viene nominato, a sua volta fra i soci presenti, dal Presidente dell’Assemblea generale. L’assemblea generale ordinaria dei soci approva il rendiconto economico finanziario per il periodo annuale dello svolgi- mento delle attività che si svolgono dal 1° ottobre dell’anno precedente al 30 settembre dell’anno in corso; concorda, se necessario, le modalità e la data per eleggere il rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo alla scadenza di mandato.
Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. Le delibere assembleari devono ad essere debitamente tra- scritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci custodito dal Segretario del Consiglio Direttivo.
Articolo 13
In prima convocazione l’Assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la pre- senza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.
In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza (50% + 1) dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.
Articolo 14
Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano a scrutinio palese; a scrutinio segreto in caso di elezione dei membri del Consiglio Direttivo e comunque quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti. Hanno diritto di vo- to tutti coloro che sono iscritti nella lista dei soci da almeno trenta giorni prima del giorno dell’assemblea generale. Ogni iscritto non può farsi rappresentare da altro socio. Ciascun associato ha diritto di un voto che deve essere espresso presen- ziando direttamente in assemblea.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 consiglieri e massimo di 11 eletti fra i soci. Il Consiglio Di- rettivo resta in carica per tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo tra i non eletti nella lista di elezione del Consiglio Direttivo, In caso di mancanza della lista suddetta, si potrà procedere ad implementare il Consiglio direttivo con nuove elezioni che avranno durata sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo in carica.
Qualora il Consiglio Direttivo, per dimissioni dei consiglieri, non raggiunga il numero minimo di 5 consiglieri, decade il mandato in carica anche dei restanti e dovrà essere predisposta la nuova elezione dello stesso.
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Articolo 16
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano neces- sario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Le riunioni sono valide con almeno la presenza della metà dei componenti.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza (50%+1). Ciascun consigliere ha diritto a un voto. In caso di parità, si rag- giunge la maggioranza di cui sopra facendo prevalere il voto di chi presiede la riunione.
Il Consiglio Direttivo: redige i programmi di attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci; cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale dei soci; stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione o l’espulsione dei soci; determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione sociale; non possono fare parte del Consiglio Direttivo persone che abbiano relazioni finanziare inerenti l’attività dell’Associazione per conflitto di interessi.
Articolo 17
Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.
Egli presiede e convoca l’Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.
Articolo 18
Il Segretario svolge le seguenti funzioni: si occupa dell’organizzazione delle attività dell’associazione, cura la comunica- zione con i soci, compila e custodisce il registro degli associati, compila e custodisce il registro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee generali. È responsabile della regolare tenuta e riservatezza della documenta- zione dell’associazione e dei dati personali degli associati secondo le disposizioni del Presidente in ottemperanza alla legge sulla privacy.
Il Segretario può avvalersi dell’ausilio di altri consiglieri o soci collaboratori.
Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi documenti nonché l’inventario dei beni. Prepara il rendiconto preventivo d’intesa con il Consiglio Direttivo e quello consuntivo dal 1 ottobre dell’anno pre- cedente al 30 settembre dell’anno in corso e redige la relazione finanziaria sul conto consuntivo e sulla situazione patri- moniale da sottoporre al Consiglio direttivo prima di essere approvata dall’assemblea generale ordinaria dei soci entro il 31 dicembre dell’anno in corso.
Può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti contabili di ordinaria amministrazione.
È responsabile del patrimonio sociale e cura la tenuta dei libri contabili avvalendosi di collaboratori nell’ambito dei con- siglieri eletti.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 19
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione.
- dai contributi annuali e straordinari degli associati, nonché dagli utili derivanti da: manifestazioni, corsi ed inizia- tive promosse dall’Associazione e dalla partecipazione ad esse, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi, da pubblici e
da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
Articolo 20
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 21
Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.
Articolo 22
In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conforme ai fini istituzionali dell’Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n. 117 (codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.
Le modifiche applicate allo Statuto sono approvate nell’Assemblea Generale Straordinaria dei soci il giorno…………. Il presente statuto dell’Associazione “Balà in riva a u mâ “sostituisce interamente il precedente statuto in vigore.
BALÂ IN RIVA A U MÂ
Sede legale via Magenta 8 - Loano (SV)
C.F. 90054340097